Statuto

Art. 1
E' costituita l'" Associazione Albergatori di Bibione" detta anche "Associazione Bibionese Albergatori" e più semplicemente "A.B.A." con sede in Bibione di San Michele al Tagliamento (Ve), Corso del Sole n. 6.-
La durata dell'Associazione è stabilità fino al 31 dicembre 2050.-
La durata suddetta potrà essere prolungata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.-

Art. 2
Possono far parte dell'Associazione come Soci, le aziende classificate come strutture ricettive alberghiere da apposite leggi nazionali e regionali.-
a) In persona dei loro titolari o di familiari espressamente delegati, se trattasi di Aziende individuali.-
b) In persona dei loro rappresentanti e dei loro direttori espressamente a ciò delegati, se trattasi di aziende societarie.-
Possono, altresì, far parte dell'Associazione, come soci, le aziende classificate come strutture ricettive alberghiere di cui al primo comma, non situate nella giurisdizione territoriale in cui opera l'Associazione, qualora le stesse si trovino in una località, comune o provincia, ove non esista una organizzazione sindacale di Albergatori aderente alla Federalberghi - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, e risultino essere territorialmente più vicine all'associazione.-
Possono inoltre far parte dell'Associazione, in qualità di soci aggregati, senza diritto di voto, altri soggetti imprenditoriali che gestiscono tipologie di strutture ricettive non propriamente classificate nel sistema alberghiero, ma comunque con attività di natura ricettiva.-

Art. 3
Per diventare socio dell'Associazione Albergatori di Bibione occorre presentare domanda alla Presidenza, indicando tutti gli elementi richiesti.- Sulla domande di ammissione si pronuncia insidacabilmente il Consiglio Direttivo dell'Associazione.-
A seguito della delibera di ammissione il nuovo socio viene iscritto nel libro dei soci, vidimato, ai sensi delle disposizioni di legge in materia di società commerciali.- L'iscrizione nel libro dei soci fa piena prova nei confronti dei terzi a qualsiasi effetto della qualità di socio.-

Art. 4
Per i Soci l'adesione della Associazione comporta l'obbligo:
a) di accettare e di osservare il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni ed alle direttive adottate dagli organi dell'A.B.A.;
b) di consultare l'Associazione e uniformarsi alle suo direttive prima di adottare decisioni su questioni di principio che possono comunque pregiudicare agli interessati generali della categoria;
L'iscrizione ha la durata minima di un anno amministrativo, come previsto dall'art. 5, a partire dalla data di adesione e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano presentate le dimissioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al presidente, almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio.-

Art. 5
La gestione agli effetti amministrativi, si inizia con il 01° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6
I Soci, quando presentano domanda di iscrizione, devono versare una quota di ammissione, una tantum, secondo la categoria di appartenenza.- L'ammontare di tale quota di ammissione sarà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.- La quota sarà restituita nel termine di 10 giorni in caso di mancata ammissione.-

Art. 7
I Soci, per la necessità della gestione sociale amministrativa dell'A.B.A., ai fini del raggiungimento degli scopi statutari, corrispondono all'Associazione un contributo annuo di Associazione, il cui ammontare sarà annualmente proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.- Il Consiglio proporrà inoltre ad approvazione dell'Assemblea la data o le date di versamento e la suddivisione del contributo, in ordine a quota fissa e quota per posto letto.-
I contributi dovranno essere pagati con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.-

Art. 8
Trascorso un trimestre dalla data stabilita, il Socio che non abbia effettuato il versamento del contributo annuo scaduto, può essere convenuto in giudizio dal Presidente, per il soddisfacimento delle obbligazioni assunte verso l'Associazione, fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di radiarlo dall'Associazione.-
Il Socio radiato per morosità può chiedere la riammissione versando però i contributi arretrati e versando nuovamente la quota di ammissione.-

Art. 9
Non possono essere ammessi come soci coloro la cui presenza è giudicata dal Consiglio incompatibile con la serenità, il prestigio, e con i fini dell'Associazione per la loro attività, tanto dal lato professionale che morale e per gravi e ripetute infrazioni alle leggi vigenti.-
Il Socio che esplichi azioni contrarie all'attività ed agli indirizzi dell'Associazione, può essere, in rapporto alla gravità delle mancanze commesse, sospeso od espulso dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.- Il Presidente nel notificare all'interessato la mancata ammissione o la radiazione, non è tenuto a specificare i motivi, essendo sufficiente il richiamo al presente articolo dello statuto.-

SCOPI

Art. 10
L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro ne di natura patrimoniale.- Si prefigge i seguenti scopi:
a) coordinare, nella propria circoscrizione, l'attività dei singoli albergatori;
b) tutelare in ogni campo gli interessi degli associati rappresentandoli in tutte le pratiche che riguardano la categoria alberghiera;
c) assistere anche sotto forma di semplice consulenza, gli associati, anche singolarmente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, effettuando altresì l'elaborazione di dati di qualsiasi natura ed a qualsiasi livello, potendo istituire e gestire anche centri elettronici per l'elaborazione di dati, il tutto a favore dei soli associati e comunque senza finalità di lucro;
d) procedere, con le corrispondenti Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, alla stipulazione e rinnovo dei Contratti Integrativi di lavoro interessanti la circoscrizione;
e) mantenere rapporti con Autorità, Enti, Organizzazioni economiche e sindacali, nell'interesse generale dell'attività alberghiera;
f) promuovere e sviluppare, anche in collaborazione con gli altri Enti , Associazioni ed Organizzazioni, tutte le iniziative che direttamente e indirettamente possono giovare allo sviluppo delle attività alberghiere e del turismo, quali assistenza ed informazioni turistiche, manifestazioni e azioni di promozione propagandistica della località nello specifico interesse delle aziende associate;
g) comunicare ed illustrare agli associati le leggi, i regolamenti, le circolari normative ed ogni altra disposizione che riguardino comunque l'attività alberghiera ed il turismo;
h) tendere a creare nel comprensorio turistico di Bibione una coscienza turistica e stimolare quell'atmosfera di comprensione, considerazione e solidarietà turistica che è indispensabile per la più efficace difesa della categoria;
i) studiare adattare ogni possibile azione per mantenere sempre più viva quelle simpatia e fiducia che le correnti turistiche hanno dimostrato verso la nostra zona orientando le aziende associate con ogni forma di divulgazione;
j) assumere partecipazioni in enti e società, costituire società, consorzi o enti in genere, le cui attività siano indirizzate e finalizzate preminentemente allo sviluppo ed incremento del flusso turistico, all'erogazione di servizi o in realizzazione di strutture, impianti ed opere a chiaro fine turistico.-
L'Associazione ha l'obbligo di curare adeguatamente senza retribuzioni gli interessi sia delle piccole che delle medie e delle grandi aziende di ogni tipo.-
L'Associazione potrà aderire alle Organizzazioni Provinciali, Regionali, e Nazionali di categoria riconosciute.-
Nella trattazione dei problemi locali, l'Associazione deve tenere presente l'imprescindibile necessità di coordinare la sua attività alle direttive della Federalberghi Nazionale, della Federalberghi Veneto, in modo che non si debbano verificare discordanze, interferenze o compromissioni sommamente pregiudizievoli alla classe alberghiera.-

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Direttore;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.-

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 12
L'Assemblea generale dei Soci è costituita secondo le modalità previste dal successivo articolo.- Essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità del presente Statuto sono vincolanti per tutti gli aderenti alla associazione anche se dissidenti o assenti.-

Art. 13
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, non meno di cinque giorni prima del giorno fissato per la adunanza, con invito spedito per posta ordinaria, telefax o posta elettronica.- Con invito raccomandato solo in caso di Assemblea Straordinaria, in cui devono essere fissati:
a) data, luogo ed ora dell'Assemblea di prima convocazione;
b) data, luogo ed ora dell'assemblea di seconda convocazione;
c) ordine del giorno da discutere e deliberare.-
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea con diritto di voto, i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi. I soci potranno farsi
rappresentare da altro socio a mezzo delega scritta.- Ogni socio non potrà rappresentare più di due altri soci deleganti.-
Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azienda iscritta.-

Art. 14
L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria.-

Art. 15
L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno entro il mese di aprile per l'assolvimento dei compiti istituzionali e cioè:
a) deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo circa l'attività svolta dall'associazione;
b) esaminare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo con le relative relazioni dei Revisori dei Conti;
c) fissare su proposta del Consiglio Direttivo la misura dei contributi dei Soci;
d) determinare l'indirizzo che l'associazione deve seguire in merito ai problemi generali riguardanti le aziende alberghiere;
e) procedere ogni tre anni alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo mediante il sistema di cui all'art. 20;
f) esaminare tutte le questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo e per iniziativa di almeno 10 soci;
g) procedere all'elezione dei Consiglieri nazionali secondo le normative statutarie della F.A.I.A.T. - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo;
h) deliberare altresì in ordine agli acquisti, vendite, permute di immobili, costituzioni di diritti reali di garanzia, nonché in genere in ordine agli atti di disposizione di diritti reali immobiliari;
i) provvede alla nomina di due Revisori dei Conti effettivi ed un Revisore dei Conti supplente che durano in carica tre anni.-
Si riunisce altresì tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata scritta almeno ¼ dei Soci in regola con il pagamento dei contributi.-
L'Assemblea potrà essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede legale purchè ne sia data comunicazione ai soci nell'invito di cui al precedente art. 13.-


Art. 16
L'Assemblea generale straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale o sullo scioglimento e conseguente messa in liquidazione dell'Associazione o sui motivi di eccezionale portata che ne hanno provocata la convocazione; essa si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata scritta almeno 1/3 dei Soci effettivi in regola con i contributi.-
Nelle Assemblee straordinarie indette per modifiche dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione deve assistere alle riunioni un notaio che provvede a redigere ed a sottoscrivere il verbale.-

Art. 17
L'Assemblea Generale è validamente costituita:
a) in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentato la metà più uno dei voti di cui complessivamente dispongono i soci;
b) in seconda convocazione che può aver luogo un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti, fatta eccezione per l'Assemblea generale straordinaria che, anche in seconda convocazione, delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà più uno degli iscritti:-

Art. 18
L'Assemblea generale Straordinaria indetta per lo scioglimento anticipato della Associazione è valida anche in seconda convocazione quando siano presenti tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei voti di cui complessivamente dispongono i soci.-
Non raggiungendo tale numero l'assemblea deve essere convocata nuovamente non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dalla precedente con la
denominazione di Assemblea Unica.- Le deliberazioni dell'Assemblea Unica saranno valide in prima ed in secondo convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti. Le deliberazioni vengono prese a semplice maggioranza di voti qualunque sia l'oggetto.-

Art. 19
Le votazioni avvengono per alzata di mano, per scrutinio palese o per scrutinio segreto.-
Avverranno di regola per alzata di mano e per scrutinio palese, ma su richiesta di almeno 1/10 dei soci, la votazione avverrà invece per scrutinio segreto.-
Per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta anche da un solo socio.-

 

Art. 20
L'Assemblea generale nomina con una prima votazione il Presidente dell'Associazione.-
Immediatamente dopo tale nomina l'Assemblea procede con ulteriore votazione alla nomina di otto Consiglieri e precisamente cinque per la zona "Spiaggia" e tre per la zona "Pineda - Lido del Sole" tenendo conto però che la zona da cui proviene il Presidente già eletto, avrà diritto ad un rappresentante in meno.-

Art. 21
Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente dell'Assemblea e nomina in ogni assemblea, tra i presenti, tre scrutatori.-
Il Direttore dell'Associazione partecipa alle assemblee e prende parte alle discussioni senza diritto di voto.-

Art. 22
Le deliberazioni dell'assemblea sottoscritte dal Presidente, dal Direttore e dagli scrutatori, devono essere verbalizzate su apposito libro verbali, vidimato secondo le prescrizioni di Legge relative alle società commerciali.-

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23
Il Consiglio Direttivo, composto di nove membri, si insedia all'atto della nomina.- I Membri del Consiglio sono eletti dall'assemblea tra i soci.- I membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.-

Art. 24
In caso di dimissioni o di cessazione di qualche Consigliere, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione con il primo che segue in graduatoria.- Il nuovo eletto durerà in carica fino alla ordinaria scadenza dell'intero Consiglio.-
Qualora quattro Consiglieri rassegnino contemporaneamente le dimissionari, l'intero Consiglio ed il Presidente sono considerati dimissionari, e devesi perciò procedere alla rinnovazione totale, ed alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, e ciò entro un mese convocandosi a cura del Presidente l'assemblea.-
Il nuovo Consiglio Direttivo ed il Presidente dureranno in carica per un triennio.-

Art. 25
Il Presidente convocherà il Consiglio entro otto giorni dalle elezioni per la nomina del Vice-Presidente che sarà un Consigliere.-
Risulterà eletto colui che avrà attenuto il maggior numero di voti fra i Consiglieri votanti.-

Art. 26
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e necessario che siano presenti almeno cinque componenti.- Le deliberazioni si prendono a semplice maggioranza di voti, a parità di voti prevale quello del Presidente.-
Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate su apposito libro verbali vidimato secondo le prescrizioni di legge relative alle società commerciali.-

Art. 27
Il Consiglio può chiamare a partecipare a singole riunioni del Consiglio stesso, persone di particolare competenza nelle materie in discussione, queste persone non avranno però diritto di voto.-
Il Consiglio può inoltre chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, Soci in qualità di auditori, senza che questi ultimi abbiano diritto di voto.-

Art. 28
Il Consiglio Direttivo, si raduna di norma almeno una volta al mese durante il periodo estivo ed ogni due mesi durante il restante periodo.- Lo presiede il Presidente ed in sua assenza dal Vice- Presidente.- In caso di assenza del Direttore dell'Associazione, il Presidente nominerà per l'occasione segretario un componente del Consiglio.- La convocazione deve essere fatta dal Presidente senza particolari formalità.-

Art. 29
S'intende decaduto dal diritto della carica il componente del Consiglio che per tre volte consecutive e senza giustificazione ritenuta valida non partecipi alle sedute.- Il Consiglio deve essere convocato in ogni momento dal Presidente, su richiesta di almeno tre componenti.-

Art. 30
Al Consiglio spettano le funzioni direttive dell'associazione ed ad esso sono all'uopo conferiti i più ampi poteri per:
a) l'attuazione degli scopi indicati all'art. 10 del presente Statuto;
b) l'attuazione delle delibere assembleari;
c) provvedere all'amministrazione dell'Associazione e presentare annualmente all'assemblea la relazione morale, il consuntivo e la situazione dei conti dell'anno decorso ed il preventivo;
d) formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea Generale per la determinazione dei contributi annuali;
e) delegare per un tempo determinato, eccezionali ma ben precisati poteri al Presidente;
f) nominare il Direttore dell'Associazione su proposta del Presidente.-
g) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Federazioni, Unioni e società od altre Associazioni alle quali decidesse di partecipare, determinando l'indirizzo che i rappresentanti dovranno seguire e approvandone l'operato.

 

 

IL PRESIDENTE

Art. 31
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale ordinaria in seno ai soci dell'A.B.A., dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.- (sei anni),
Egli scadrà però senz'altro in qualunque momento per qualsiasi titolo venisse a cessare o a scadere il Consiglio Direttivo.- In caso di cessazione del Presidente l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Presidente entro trenta giorni.-

Art. 32
IL PRESIDENTE
a) ha la legale rappresentanza e la firma degli atti dell'Associazione;
b) provvede alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ed interviene in caso di urgenza, con provvedimenti personali, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.-
c) sovrintende all'amministrazione dell'Associazione e ne firma i relativi atti;
d) coordina l'attività degli organi dell'Associazione in modo da assicurare il funzionamento ininterrotto ed efficace.-
e) autorizza i pagamenti, le spese e gli impegni nei limiti del preventivo;
f) convoca, a suo giudizio il Consiglio Direttivo per l'esame dei problemi di interesse generale e particolare;
g) convoca l'Assemblea generale dei Soci sia in via ordinaria che in via straordinaria;

Art. 33
In caso di carenza degli organi dell'Associazione il Presidente resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.- In questo caso o qualora riscontri uno stato tale di cose che rende impossibile il funzionamento dell'associazione, deve convocare immediatamente l'Assemblea anche con termini abbreviati e senza particolari formalità.-
Per la rappresentanza attiva in giudizio dell'Associazione, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo al Presidente.-

VICE PRESIDENTE

Art. 34
Il Vice Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'art. 25, sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o di suo temporaneo impedimento e ne ha tutte le funzioni e tutti e poteri, sia di fronte all'Associazione, sia di fronte a terzi.-
In caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento anche del Vice Presidente, prenderà il suo posto, a tutti gli effetti, il membro più anziano del Consiglio Direttivo.-
Egli scadrà senz'altro, in qualunque momento, quando per qualsivoglia titolo, venisse a cessare od a scadere il Consiglio Direttivo.-

IL DIRETTORE

Art. 35
Il Direttore è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.-
Egli, alle dirette dipendenze del Presidente, sovrintende agli Uffici dell'Associazione ed attua le disposizioni del Presidente al quale propone e sottopone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi sociali.-
Il Direttore provvede alla conservazione degli atti e dei registri dell'archivio ed alla compilazione dei verbali delle riunioni.-
Partecipa a tutte le assemblee ed a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo ed assiste gli organi dell'Associazione in tutte le loro funzioni.-
Partecipa su delega del Presidente a riunioni ed incontri in cui si discute di problematiche attinenti la categoria rappresentata dall'associazione.-
Non ha diritto di voto.-

REVISORI DEI CONTI

Art. 36
I revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci a norma dell'art. 15 del presente Statuto.- Sono scelti tra i Soci dell'A.B.A. e sono rieleggibili.-
In caso di cessazione per qualsiasi motivo nel corso dell'anno di un Revisore dei Conti effettivo, lo sostituirà il Revisore supplente.-
Se rimane un solo revisore il Consiglio Direttivo provvederà a nuove nomine.-
I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono alla Assemblea Generale dei Soci con relazione scritta sul consuntivo di ogni anno.-
I Revisori dei Conti hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali dovranno pertanto essere invitati.-

COMITATI -COMMISSIONI ED ESPERTI

Art. 37
Il Consiglio Direttivo può costituire appositi comitati e speciali commissioni o valersi di terzi per promuovere o coordinare iniziative turistiche per lo studio di determinati problemi oppure per lo svolgimento di determinate pratiche fissandone i limiti ed i poteri.-

NORME FINANZIARIE

Art. 38
Le quote di iscrizione (ammissione) sono stabilite dal Consiglio Direttivo che potrà, per determinate particolari situazioni, deciderne l'esenzione per il nuovo socio.-
La misura dei contributi annui dei soci è stabilita annualmente, dall'Assemblea Generale dei Soci Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione al conto economico preventivo della gestione amministrativa del nuovo anno di attività sociale.-

Art. 39
Viene fatto obbligo agli organi amministrativi redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le seguenti disposizioni:
Il resoconto economico e finanziario della gestione chiuso al 31 dicembre di ogni anno, accompagnato da una relazione illustrativa, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.-
Il resoconto deve essere consegnato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea ai revisori dei Conti, i quali presenteranno rapporto scritto all'assemblea.-
Di tale rapporto, unitamente al resoconto, i Soci potranno prendere visione presso la sede dell'Associazione nei cinque giorni che precedono l'assemblea e durante l'assemblea stessa.-
Le spese che eccedono il preventivo devono essere autorizzate preventivamente dall'assemblea.-
E' vietata la distribuzione in modo anche indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.-
Le quote di iscrizione (ammissione) e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.- Gli stessi non sono rivalutabili.

 

LIQUIDAZIONE - SCIOGLIMENTO

Art. 40
La liquidazione dell'Associazione sarà fatta dal Consiglio Direttivo con il controllo dei Revisori del Conti.-
Il Consiglio Direttivo dopo aver controllato l'eventuale estinzione di tutte le passività, devolverà il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-
In caso di disavanzo, questo sarà coperto, proporzionalmente da tutti i Soci, seguendo il medesimo criterio fissato dall'art. 7.-


VARIE

Art. 41
Tutte le cariche sono gratuite, ma saranno però rimborsate le spese sostenute.-

Art. 42
La sospensione od alla espulsione di un socio che ricopre cariche in seno ad Enti, Associazioni, Consorzi, Federazioni, Società, su specifica nomina del Consiglio Direttivo, comporta le sue dimissioni dalla carica ricoperta.-
Tale norma vale anche per coloro che, per qualsiasi motivo recedono dall'Associazione.-

Art. 43
Il Presidente è autorizzato a redigere il regolamento per l'applicazione del presente statuto ove ritenga ciò necessario.-
Tale regolamento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo.-

Art. 44
Per quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, si fa riferimento agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile.-

Art. 45
Con riferimento a quanto disposto dall'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana, il Presidente è autorizzato, sentito il Consiglio Direttivo, a provvedere a tutte le pratiche necessarie per la registrazione dell'Associazione Bibionese Albergatori, presso gli uffici locali e centrali secondo le norme di legge, apportando al presente Statuto le modifiche e le aggiunte che fossero richieste per il perfezionamento della pratica ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell'A.B.A.

 

Emas
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