TITOLO I - I PRINCIPI
Art. 1 - Costituzione, denominazione, natura
È costituita l'Associazione Alberghi, Ospitalità e Turismo di Bibione, denominata "FEDERALBERGHI BIBIONE" o, in forma abbreviata, "A.B.A." (Associazione Bibionese Albergatori).
L'Associazione rappresenta unitariamente le imprese operanti nel settore turistico-ricettivo nel Comune di San Michele al Tagliamento.
Federalberghi Bibione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.
Art. 2 - Sede, durata e livelli di rappresentanza
Federalberghi Bibione è un'associazione senza scopo di lucro e apartitica.
La sede legale è situata a Bibione, nel comune di San Michele al Tagliamento (VE). Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi amministrative e operative in altre località, nonché l'apertura di delegazioni territoriali.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Federalberghi Bibione aderisce alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi), accettandone lo Statuto e il codice etico, che ne disciplinano l'attività a livello nazionale.
Federalberghi Bibione aderisce all'Unione regionale delle organizzazioni Federalberghi Veneto, per la rappresentanza a livello regionale.
L'Associazione può inoltre aderire ad altri Enti, Società, Consorzi, Fondazioni e Organizzazioni a livello locale, territoriale, provinciale (Città Metropolitana), regionale, nazionale e internazionale, che perseguano scopi vantaggiosi per gli associati.
La denominazione "Federalberghi" e i relativi marchi, loghi e segni distintivi sono utilizzati previa autorizzazione della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, che ne detiene l'esclusiva titolarità.
Art. 3 - Scopi
L'Associazione, in quanto ente orientato allo sviluppo delle imprese turistico-ricettive, ha i seguenti scopi:
Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione è impegnata in particolare nelle seguenti attività:
L'Associazione è tenuta a curare adeguatamente gli interessi di tutte le aziende associate, siano esse piccole, medie o grandi.
Nella gestione delle questioni locali, l'Associazione deve imprescindibilmente coordinare la propria attività con le direttive di Federalberghi Nazionale e Federalberghi Veneto, al fine di evitare discordanze, interferenze o compromissioni.
Art. 4 - Contrattazione collettiva
L'eventuale stipulazione di contratti e accordi collettivi territoriali, inclusi quelli di welfare, è di competenza dell'Associazione, che vi provvede previa consultazione del Consiglio Direttivo, anche mediante un'apposita Commissione presieduta dal Presidente o da un suo delegato.
La commissione sindacale è nominata dal Consiglio Direttivo e opera su suo mandato e secondo le sue direttive.
La stipulazione di eventuali contratti o accordi collettivi deve avvenire in coerenza con gli indirizzi di politica sindacale della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, a cui spetta la ratifica.
Al fine di garantire l'efficacia della rappresentanza del sistema federale, nonché di assicurare le funzioni di tutela e assistenza delle proprie strutture sindacali, sono dovuti gli appositi contributi di adesione contrattuale previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalla Federazione e altri contributi simili, ove previsti da contratti collettivi o accordi integrativi di cui al presente articolo.
TITOLO II – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO
Art. 5 - Soci e partecipanti
Possono essere Soci di "Federalberghi Bibione" tutte le persone fisiche o giuridiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo nel settore turistico-ricettivo o che gestiscono attività turistico-ricettive nel territorio del Comune indicato all'art. 2:
Analoga facoltà è riconosciuta ai soggetti che operano nel territorio di comuni limitrofi, nei quali non esista un'organizzazione di rappresentanza aderente a Federalberghi.
Il soggetto che controlla più di un'attività turistico-ricettiva è tenuto ad associarle tutte.
Possono inoltre aderire, in qualità di Soci aggregati, le aziende/società e gli operatori che esercitano un'attività economica collegata al turismo. La qualifica di Socio aggregato non consente l'esercizio dell'elettorato attivo né passivo.
Possono entrare a far parte dell'Associazione, in qualità di Soci sostenitori, gli enti, istituti e organismi, pubblici o privati, anche di natura societaria, consortile e/o cooperativa, che condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli dell'Associazione. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Non possono essere ammessi come Soci coloro la cui presenza è giudicata dal Consiglio incompatibile con la serenità, il prestigio e i fini dell'Associazione a causa della loro attività, sia dal punto di vista professionale che morale, o per gravi e ripetute infrazioni alle leggi vigenti.
Il Socio che compie azioni contrarie all'attività e agli indirizzi dell'Associazione può essere, in base alla gravità delle mancanze commesse, sospeso o espulso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente, nel notificare all'interessato la mancata ammissione o la radiazione, non è tenuto a specificare i motivi, essendo sufficiente il richiamo al presente articolo dello statuto.
Art. 6 - Modalità di adesione
Per diventare Socio di "Federalberghi Bibione" è necessario presentare domanda alla Presidenza, indicando tutti gli elementi richiesti. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si pronuncia sulla domanda di ammissione con delibera insindacabile, che, in caso di mancata ammissione, deve contenere una specifica motivazione.
All'atto della presentazione della domanda di iscrizione, i Soci devono versare una quota di ammissione una tantum, il cui ammontare, variabile in base alla categoria di appartenenza, è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. In caso di mancata ammissione, la quota sarà restituita entro dieci giorni.
A seguito della delibera di ammissione, il nuovo Socio è iscritto nel libro dei Soci, vidimato ai sensi delle disposizioni di legge in materia di società commerciali. L'iscrizione nel libro dei Soci costituisce piena prova della qualità di Socio nei confronti dei terzi a qualsiasi effetto.
Art. 7 - Stato di Socio e obblighi
L'adesione all'Associazione comporta per i Soci i seguenti obblighi:
L'adesione all'Associazione ha carattere permanente e decorre dalla data di accoglimento della domanda.
Art. 8 - Cessazione dello stato di Socio
La qualità di Socio cessa nei seguenti casi:
La cessazione della qualità di Socio comporta l'immediata decadenza da ogni carica eventualmente rivestita dal Socio o dal suo rappresentante.
La cessazione della qualità di Socio non esonera dal rispetto degli impegni finanziari assunti e comporta la rinuncia a ogni diritto sul patrimonio sociale.
TITOLO III – ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Art. 9 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
In caso di commissariamento disposto dalla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, su richiesta motivata dell'organizzazione, per gravi disfunzioni ed inefficienze nella gestione organizzativa o amministrativa dell'Associazione, gli organi sociali, ad eccezione dell'Assemblea, decadono e i relativi poteri sono assunti dal Commissario, che avrà il compito di accertare la situazione e di individuare e proporre iniziative idonee a sanare le criticità emerse.
Il Commissario avrà tutti i poteri direttivi previsti dal presente statuto.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è costituita secondo le modalità previste dall'articolo successivo. Essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli aderenti all'Associazione, anche se dissidenti o assenti.
L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.
Art. 11 - Modalità di convocazione, deleghe e diritto di voto
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per la riunione, mediante invito inviato per posta ordinaria, posta elettronica o PEC. In caso di Assemblea Straordinaria, l'invito sarà inviato tramite raccomandata e/o PEC.
L'avviso di convocazione deve indicare:
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto i Soci in regola con il pagamento dei contributi. I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio o da una persona delegata mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare al massimo tre altri Soci deleganti, oltre a sé stesso. La delega è valida solo per la singola assemblea per cui è stata conferita.
Ogni Socio ha diritto a un voto per ciascuna azienda iscritta e rappresentata.
Art. 12 - Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per l'assolvimento dei compiti istituzionali, ovvero:
L'Assemblea può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede legale, purché ne sia data comunicazione ai soci nell'invito di convocazione.
A fronte di ragioni di necessità o di urgenza, le riunioni dell’Assemblea Ordinaria possono tenersi anche mediante consultazione scritta oppure online, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ed esprimere il proprio voto.
Art. 13 - Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale, sullo scioglimento e conseguente messa in liquidazione dell'Associazione, o su motivi di eccezionale portata che ne hanno provocato la convocazione. Essa si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata scritta almeno un terzo dei Soci in regola con i contributi.
Nelle Assemblee straordinarie indette per modifiche dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione, deve assistere alle riunioni un Notaio, il quale provvede a redigere e sottoscrivere il verbale.
Art. 14 - Validità dell’Assemblea – deliberazioni - votazioni
L'Assemblea è validamente costituita:
L'Assemblea Straordinaria indetta per lo scioglimento anticipato dell'Associazione è valida, anche in seconda convocazione, quando siano presenti tanti Soci che rappresentino il 75% dei voti di cui complessivamente dispongono i Soci. Non raggiungendo tale numero, l'assemblea deve essere convocata nuovamente non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dalla precedente, con la denominazione di Assemblea Unica.
Le deliberazioni dell'Assemblea Unica sono valide, in prima e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni vengono prese a semplice maggioranza dei voti presenti per sessione, qualunque sia l'oggetto.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, per scrutinio palese o per scrutinio segreto.
Di regola, avvengono per alzata di mano e per scrutinio palese, ma su richiesta di almeno un decimo dei soci, la votazione avviene per scrutinio segreto. Per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta anche da un solo Socio.
Art. 15 - Assemblea nomina del Presidente, dei Consiglieri, Revisori e Probiviri.
L'Assemblea ordinaria nomina, con una prima votazione, il Presidente dell'Associazione.
Immediatamente dopo tale nomina, l'Assemblea procede con un'ulteriore votazione per la nomina di sei/dieci Consiglieri.
L'Assemblea nomina inoltre i Revisori dei Conti e i Probiviri.
Art. 16 - Presidente dell’Assemblea e verbali
Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente dell'Assemblea e nomina, in ogni assemblea, tre scrutatori tra i presenti.
Il Direttore dell'Associazione partecipa alle assemblee e prende parte alle discussioni, senza diritto di voto.
Le deliberazioni dell'assemblea, sottoscritte dal Presidente, dal Direttore o da un segretario nominato, e dagli scrutatori, devono essere verbalizzate su apposito libro verbali, vidimato secondo le prescrizioni di legge relative alle società commerciali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17 – numero Consiglieri e carica
Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di sette e un massimo di undici membri, di cui uno è il Presidente, si insedia all'atto della nomina. Il numero dei Consiglieri viene stabilito di volta in volta dall’Assemblea, prima della nomina. I Membri del Consiglio sono eletti dall'assemblea tra i Soci o loro delegati. I membri durano in carica tre esercizi sociali e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o cessazione di un Consigliere, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti in graduatoria. Il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza ordinaria dell'intero Consiglio.
Qualora sei Consiglieri rassegnino contemporaneamente le dimissioni, l'intero Consiglio e il Presidente sono considerati dimissionari, e si dovrà procedere al rinnovo totale e alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, entro un mese, convocando l'assemblea a cura del Presidente.
Il nuovo Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica per un triennio.
Decade dal diritto della carica il componente del Consiglio che, per tre volte consecutive e senza giustificazione ritenuta valida, non partecipa alle sedute. Il Consiglio deve essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente, su richiesta di almeno tre componenti.
Art. 18 - Riunioni e delibere del Consiglio
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi.
La convocazione deve essere effettuata dal Presidente, senza particolari formalità, di norma mediante posta elettronica inviata almeno cinque giorni prima della data della riunione. Nella convocazione saranno indicati l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario. In caso di assenza del Direttore dell'Associazione, il Presidente nominerà per l'occasione un componente del Consiglio come segretario.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno sei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate su apposito libro verbali, vidimato secondo le prescrizioni di legge relative alle società commerciali.
Il Consiglio può invitare a singole riunioni persone di particolare competenza nelle materie in discussione; queste persone non avranno diritto di voto.
Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, come uditori, altri Soci o persone esterne al Consiglio, senza diritto di voto.
In caso di necessità o urgenza, le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante consultazione scritta oppure online, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e esprimere il proprio voto.
Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spettano le funzioni direttive dell'associazione e, a tale scopo, gli sono conferiti i più ampi poteri per:
IL PRESIDENTE
Art. 20 - Il Presidente - funzioni
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea tra i membri aventi diritto di voto. L’elezione avviene di norma per scrutinio segreto, a maggioranza semplice. L’elezione può avvenire anche per acclamazione, quando la totalità dei Soci presenti è d’accordo. Dura in carica tre esercizi sociali e non può ricoprire la carica per oltre due mandati completi e consecutivi.
Egli decade in ogni caso in qualunque momento, qualora il Consiglio Direttivo cessi o scada. In caso di cessazione del Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Presidente entro trenta giorni.
Il Presidente:
In caso di carenza degli organi dell'Associazione, il Presidente resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. In questo caso o qualora riscontri una situazione tale da rendere impossibile il funzionamento dell'associazione, deve convocare immediatamente l'Assemblea, anche con termini abbreviati e senza particolari formalità.
Per la rappresentanza attiva in giudizio dell'Associazione, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo al Presidente.
I VICEPRESIDENTI
Art. 21 - Vicepresidenti - funzioni
Il Presidente convoca il Consiglio entro otto giorni dalle elezioni per la nomina dei Vicepresidenti, che sono scelti tra i Consiglieri eletti, su proposta del Presidente (massimo due).
I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell’Associazione, oppure operano su sua delega nell’ambito delle responsabilità a ciascuno di essi affidate.
Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, e ne assume tutte le funzioni e i poteri, sia nei confronti dell'Associazione, sia nei confronti di terzi.
In caso di temporanea assenza o impedimento anche del Vicepresidente Vicario, l’altro Vicepresidente ne assume il posto a tutti gli effetti.
Entrambi decadono in ogni caso, qualora il Consiglio Direttivo cessi o scada.
In caso di impedimento permanente, dimissioni o morte del Presidente, le funzioni e i poteri sono assunti dal Vicepresidente Vicario. In mancanza di un vicario, le funzioni e i poteri del Presidente sono assunti dal Vicepresidente più anziano. In mancanza di Vicepresidenti, le funzioni e i poteri del Presidente sono assunti dal consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo può avviare le procedure per l’elezione di un nuovo Presidente, oppure stabilire che il Vicepresidente o il consigliere che ha assunto le funzioni e i poteri del Presidente permanga in carica fino al termine originariamente previsto per la scadenza del mandato presidenziale.
IL DIRETTORE
Art. 22 - Direttore - funzioni
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
Egli è alle dirette dipendenze del Presidente:
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 23 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea. Il Collegio nomina il Presidente tra i propri membri.
Il Collegio vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea con una relazione scritta sul rendiconto consuntivo di ciascun anno.
I membri effettivi del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 24 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea. Il Collegio nomina il Presidente tra i propri membri.
La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica interna all’Associazione.
Sono deferite ai Probiviri le controversie sull’interpretazione del presente Statuto. Sono inoltre deferite ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura insorte tra i soci, che non si siano potute risolvere bonariamente.
Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
IL COMITATO DEI GIOVANI ALBERGATORI
Art. 25 - Comitato Giovani Albergatori
L’Associazione, qualora si verifichino le condizioni, costituisce il Comitato territoriale dei Giovani Albergatori, in conformità alle previsioni dello Statuto della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo.
Il funzionamento del Comitato è disciplinato dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Comitato territoriale dei Giovani Albergatori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
Su invito del Presidente, possono presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri componenti del Comitato Giovani, senza diritto di voto.
TITOLO IV – FONDO COMUNE – BILANCIO
NORME FINANZIARIE
Art. 26 – Esercizio sociale – bilancio consuntivo e preventivo
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, vengono redatti il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il bilancio preventivo dell’anno successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, con le relative relazioni, devono essere tenuti a disposizione dei Soci presso la sede sociale, a partire dal quindicesimo giorno precedente la data fissata per l’Assemblea ordinaria.
Art. 27 - Fondo comune - assetto contributivo
Fondo comune
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
Con il fondo comune si provvede alle spese dell’Associazione.
Gli eventuali avanzi di gestione nonché i fondi e le riserve eventualmente esistenti non dovranno e non potranno essere distribuiti sotto qualsiasi forma diretta o indiretta durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, l’intero patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Contributi
I Soci provvedono a finanziare le componenti organizzative dell’Associazione.
La misura dei contributi dovuti è deliberata annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo sulla base del programma dell’attività da svolgere e della capacità contributiva delle imprese.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di accertamento e riscossione del contributo e relative scadenze.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di promuovere tutte le iniziative legali per il recupero dei crediti nei confronti degli associati inadempienti, compresa la facoltà di radiazione dall'Associazione.
Il Socio radiato per morosità può chiedere la riammissione versando i contributi arretrati e versando nuovamente la quota di ammissione.
L’esercizio dei diritti sociali è condizionato al pagamento dei contributi associativi entro i termini stabiliti.
I contributi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione, fatta eccezione per gli obblighi di legge.
LIQUIDAZIONE - SCIOGLIMENTO
Art. 28 - Liquidazione - scioglimento
La liquidazione dell'Associazione sarà effettuata dal Consiglio Direttivo sotto il controllo dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo, dopo aver verificato l’estinzione di tutte le passività, devolverà il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso di disavanzo, questo sarà coperto proporzionalmente da tutti i Soci.
TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 29 – Disposizioni generali
Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle relative al Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, possono essere rivestite unicamente da soci. Se il socio è una persona giuridica, la carica può essere rivestita dal rappresentante legale o da un suo delegato, purché si tratti di una persona attivamente impegnata nella conduzione dell’azienda turistico-ricettiva.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, ma saranno rimborsate le spese sostenute, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche hanno la durata di tre esercizi sociali.
La carica di Presidente non può essere ricoperta per oltre due mandati completi e consecutivi.
La carica di Consigliere può essere ricoperta per più mandati.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
La perdita del requisito di Socio comporta l’immediata decadenza da ogni carica, sia interna che esterna, eventualmente ricoperta.
È tuttavia possibile ricoprire una carica per un terzo mandato e così di seguito, nelle elezioni di competenza dell’Assemblea, se eletti con una maggioranza qualificata pari almeno al sessanta per cento dei voti complessivamente spettanti ai Soci in regola con il pagamento dei contributi.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Art. 30 - Disposizioni di attuazione
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, nonché le leggi speciali sulle Associazioni Sindacali e, in mancanza, i principi generali di diritto che regolano la materia e le norme statutarie della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo.
Il Presidente dell’Associazione è autorizzato, senza limiti di tempo, a provvedere all’eventuale registrazione dell’Associazione, espletando le relative pratiche.
Il Presidente è altresì autorizzato, previa approvazione del Consiglio Direttivo, ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche che fossero richieste per detta registrazione e per il perfezionamento della pratica.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 31 - Disposizioni transitorie
Il presente Statuto entra in vigore dalla data odierna.
Tutti gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato attuale.
Ai fini della rieleggibilità nelle cariche, il mandato attuale in corso è considerato come primo mandato.