Statuto

TITOLO I - I PRINCIPI

Art. 1 - Costituzione, denominazione, natura
È costituita l'Associazione Alberghi, Ospitalità e Turismo di Bibione, denominata "FEDERALBERGHI BIBIONE" o, in forma abbreviata, "A.B.A." (Associazione Bibionese Albergatori).
L'Associazione rappresenta unitariamente le imprese operanti nel settore turistico-ricettivo nel Comune di San Michele al Tagliamento.
Federalberghi Bibione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.

Art. 2 - Sede, durata e livelli di rappresentanza
Federalberghi Bibione è un'associazione senza scopo di lucro e apartitica.
La sede legale è situata a Bibione, nel comune di San Michele al Tagliamento (VE). Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi amministrative e operative in altre località, nonché l'apertura di delegazioni territoriali.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Federalberghi Bibione aderisce alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi), accettandone lo Statuto e il codice etico, che ne disciplinano l'attività a livello nazionale.
Federalberghi Bibione aderisce all'Unione regionale delle organizzazioni Federalberghi Veneto, per la rappresentanza a livello regionale.
L'Associazione può inoltre aderire ad altri Enti, Società, Consorzi, Fondazioni e Organizzazioni a livello locale, territoriale, provinciale (Città Metropolitana), regionale, nazionale e internazionale, che perseguano scopi vantaggiosi per gli associati.
La denominazione "Federalberghi" e i relativi marchi, loghi e segni distintivi sono utilizzati previa autorizzazione della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, che ne detiene l'esclusiva titolarità.

Art. 3 - Scopi
L'Associazione, in quanto ente orientato allo sviluppo delle imprese turistico-ricettive, ha i seguenti scopi:

  • Tutela e rappresentanza:
  • Tutela e rappresentanza, diretta o indiretta, degli interessi sociali ed economici dei Soci e dei partecipanti nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali a livello locale, provinciale (Città Metropolitana), regionale, nazionale, comunitario e internazionale.
  • Valorizzazione:
  • Valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori e riconoscimento del loro ruolo sociale.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione è impegnata in particolare nelle seguenti attività:

  • a) Coordinamento:
  • Coordinare, nella propria circoscrizione, ogni attività strettamente connessa agli specifici interessi delle singole strutture turistico-ricettive associate.
  • b) Tutela, consulenza, assistenza e promozione:
  • Svolgere attività di tutela, consulenza, assistenza e promozione a favore delle aziende associate. A tal fine, potrà predisporre servizi di consulenza, assistenza e promozione, direttamente o avvalendosi di strutture specializzate convenzionate, in materia contabile, fiscale, di rapporti di lavoro, legale, urbanistica, finanziaria, ambientale, di sicurezza, di comunicazione e marketing, amministrativa e commerciale, nonché qualsiasi altra attività e servizio necessario per una gestione più razionale ed economica delle aziende associate. L'Associazione potrà inoltre effettuare l'elaborazione di dati di qualsiasi natura e a qualsiasi livello, istituendo e gestendo anche centri elettronici per l'elaborazione dati.
  • c) Coesione:
  • Perseguire la massima coesione all'interno della categoria, anche attraverso manifestazioni di carattere sociale volte a instaurare un rapporto proficuo tra i soci, improntato al reciproco rispetto e all'applicazione dei principi generali dello Statuto.
  • d) Accordi sindacali:
  • Sottoscrivere accordi con le Organizzazioni Sindacali territoriali ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.
  • e) Rapporti istituzionali:
  • Mantenere rapporti con Autorità, Enti, Organizzazioni economiche e sindacali, nell'interesse generale delle attività turistico-ricettive.
  • f) Sviluppo dell'offerta turistica:
  • Promuovere lo sviluppo dell'offerta turistico-ricettiva del territorio, anche in collaborazione con altri Enti, Consorzi, Associazioni, Società, Fondazioni e Organizzazioni, attraverso iniziative che possano favorire lo sviluppo delle attività turistico-ricettive e del turismo in generale, quali assistenza e informazioni turistiche, manifestazioni e azioni di promozione della località, compresa l'erogazione di servizi e la realizzazione di strutture, impianti e opere a fini turistici.
  • g) Informazione normativa:
  • Comunicare e illustrare agli associati le leggi, i regolamenti, le circolari normative e ogni altra disposizione riguardante le attività dei Soci.
  • h) Coscienza turistica:
  • Tendendo a creare nel comprensorio turistico di Bibione una coscienza turistica e stimolare un clima di comprensione, considerazione e solidarietà turistica, indispensabile per la difesa della categoria.
  • i) Formazione professionale:
  • Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati, iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale dei Soci e degli addetti del settore. Promuovere la partecipazione a iniziative di formazione intraprese da terzi.
  • j) Iniziative e partecipazioni:
  • Avviare, partecipare, finanziare o contribuire a ogni iniziativa che, direttamente, indirettamente o strumentalmente, permetta o faciliti il raggiungimento dei fini istituzionali, anche costituendo o partecipando a istituti, Società, Associazioni, Consorzi, Fondazioni o Enti di qualsiasi natura giuridica, nonché compiendo le più opportune operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e creditizie.
  • k) Rappresentanza:
  • Designare e nominare propri rappresentanti in tutti i consessi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita.
  • l) Ricerca e analisi:
  • Svolgere, nell'interesse dei Soci, attività scientifica e sistematica di indagine, analisi e ricerca su argomenti di carattere economico, sociologico, culturale e tecnico, realizzando le attività necessarie per una conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni di sviluppo del settore ricettivo.
  • m) Conciliazione:
  • La conciliazione delle controversie che dovessero insorgere nel sistema associativo, sia individualmente sia collettivamente.
  • n) Informazione di settore:
  • la conoscenza e la diffusione delle informazioni sulle problematiche di settore tramite circolari, organi di stampa o altre pubblicazioni editoriali periodiche, anche online.
  • o) Funzioni delegate:
  • Esercitare ogni altra funzione conferita da leggi e disposizioni di Autorità pubbliche, o da delibere dei propri organi.
  • p) Servizi alla persona:
  • Promuovere l'attivazione di servizi rivolti alla persona, mediante strumenti di previdenza e assistenza, anche sanitaria integrativa, a favore dei datori di lavoro associati e partecipanti e dei rispettivi dipendenti, anche avvalendosi di prodotti e/o convenzioni proposti dalle Federazioni nazionale e regionale.
  • q) Partecipazione al sistema organizzativo:
  • Partecipare alle attività del sistema organizzativo regionale e nazionale per la rappresentanza, tutela e assistenza delle imprese associate sul territorio.

L'Associazione è tenuta a curare adeguatamente gli interessi di tutte le aziende associate, siano esse piccole, medie o grandi.
Nella gestione delle questioni locali, l'Associazione deve imprescindibilmente coordinare la propria attività con le direttive di Federalberghi Nazionale e Federalberghi Veneto, al fine di evitare discordanze, interferenze o compromissioni.

Art. 4 - Contrattazione collettiva
L'eventuale stipulazione di contratti e accordi collettivi territoriali, inclusi quelli di welfare, è di competenza dell'Associazione, che vi provvede previa consultazione del Consiglio Direttivo, anche mediante un'apposita Commissione presieduta dal Presidente o da un suo delegato.
La commissione sindacale è nominata dal Consiglio Direttivo e opera su suo mandato e secondo le sue direttive.
La stipulazione di eventuali contratti o accordi collettivi deve avvenire in coerenza con gli indirizzi di politica sindacale della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, a cui spetta la ratifica.
Al fine di garantire l'efficacia della rappresentanza del sistema federale, nonché di assicurare le funzioni di tutela e assistenza delle proprie strutture sindacali, sono dovuti gli appositi contributi di adesione contrattuale previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalla Federazione e altri contributi simili, ove previsti da contratti collettivi o accordi integrativi di cui al presente articolo.

TITOLO II – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 5 - Soci e partecipanti
Possono essere Soci di "Federalberghi Bibione" tutte le persone fisiche o giuridiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo nel settore turistico-ricettivo o che gestiscono attività turistico-ricettive nel territorio del Comune indicato all'art. 2:

  • a) Aziende individuali: in persona dei loro titolari, di familiari o di altri soggetti espressamente delegati.
  • b) Aziende societarie: in persona dei loro rappresentanti legali, soci, amministratori, direttori o di altri soggetti espressamente delegati.

Analoga facoltà è riconosciuta ai soggetti che operano nel territorio di comuni limitrofi, nei quali non esista un'organizzazione di rappresentanza aderente a Federalberghi.
Il soggetto che controlla più di un'attività turistico-ricettiva è tenuto ad associarle tutte.
Possono inoltre aderire, in qualità di Soci aggregati, le aziende/società e gli operatori che esercitano un'attività economica collegata al turismo. La qualifica di Socio aggregato non consente l'esercizio dell'elettorato attivo né passivo.
Possono entrare a far parte dell'Associazione, in qualità di Soci sostenitori, gli enti, istituti e organismi, pubblici o privati, anche di natura societaria, consortile e/o cooperativa, che condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli dell'Associazione. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Non possono essere ammessi come Soci coloro la cui presenza è giudicata dal Consiglio incompatibile con la serenità, il prestigio e i fini dell'Associazione a causa della loro attività, sia dal punto di vista professionale che morale, o per gravi e ripetute infrazioni alle leggi vigenti.
Il Socio che compie azioni contrarie all'attività e agli indirizzi dell'Associazione può essere, in base alla gravità delle mancanze commesse, sospeso o espulso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente, nel notificare all'interessato la mancata ammissione o la radiazione, non è tenuto a specificare i motivi, essendo sufficiente il richiamo al presente articolo dello statuto.

Art. 6 - Modalità di adesione
Per diventare Socio di "Federalberghi Bibione" è necessario presentare domanda alla Presidenza, indicando tutti gli elementi richiesti. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si pronuncia sulla domanda di ammissione con delibera insindacabile, che, in caso di mancata ammissione, deve contenere una specifica motivazione.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione, i Soci devono versare una quota di ammissione una tantum, il cui ammontare, variabile in base alla categoria di appartenenza, è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. In caso di mancata ammissione, la quota sarà restituita entro dieci giorni.
A seguito della delibera di ammissione, il nuovo Socio è iscritto nel libro dei Soci, vidimato ai sensi delle disposizioni di legge in materia di società commerciali. L'iscrizione nel libro dei Soci costituisce piena prova della qualità di Socio nei confronti dei terzi a qualsiasi effetto.

Art. 7 - Stato di Socio e obblighi
L'adesione all'Associazione comporta per i Soci i seguenti obblighi:

  • a) Osservanza dello Statuto e delle direttive:
  • Accettare e osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e codici etici approvati, nonché attenersi alle deliberazioni e alle direttive adottate in materia sindacale dagli organi statutari.
  • b) Condotta leale e corretta:
  • Adottare una condotta leale e corretta, non contraria agli interessi dell'Associazione e degli altri associati.
  • c) Collaborazione:
  • Consultarsi e prestarsi mutua collaborazione nello studio e nella trattazione dei problemi di comune interesse.
  • d) Consultazione preventiva:
  • Consultare l'Associazione e uniformarsi alle sue direttive prima di adottare decisioni su questioni di principio che possano pregiudicare gli interessi generali e l'immagine delle imprese rappresentate.
  • e) Esclusività dell'adesione sindacale:
  • Non aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità analoghe e incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare sui casi di incompatibilità o analogia dei fini e ad autorizzare eventuali deroghe.
  • f) Versamento dei contributi:
  • Versare i contributi associativi.

L'adesione all'Associazione ha carattere permanente e decorre dalla data di accoglimento della domanda.

Art. 8 - Cessazione dello stato di Socio
La qualità di Socio cessa nei seguenti casi:

  • a) Recesso: comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto a partire dal secondo esercizio successivo.
  • b) Esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento dei contributi entro i termini stabiliti, di grave o ripetuta violazione delle norme del presente statuto, di gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dell'Associazione, o di perdita dei requisiti di ammissione. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla notifica. L'Assemblea esamina il ricorso e decide in via definitiva nella prima riunione utile.
  • c) Cessazione definitiva dell'attività turistico-ricettiva.

La cessazione della qualità di Socio comporta l'immediata decadenza da ogni carica eventualmente rivestita dal Socio o dal suo rappresentante.
La cessazione della qualità di Socio non esonera dal rispetto degli impegni finanziari assunti e comporta la rinuncia a ogni diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 9 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:

  • a) l'Assemblea dei Soci;
  • b) il Consiglio Direttivo;
  • c) il Presidente;
  • d) il/i Vicepresidente/i;
  • e) il Direttore;
  • f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • g) il Collegio dei Probiviri.

In caso di commissariamento disposto dalla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, su richiesta motivata dell'organizzazione, per gravi disfunzioni ed inefficienze nella gestione organizzativa o amministrativa dell'Associazione, gli organi sociali, ad eccezione dell'Assemblea, decadono e i relativi poteri sono assunti dal Commissario, che avrà il compito di accertare la situazione e di individuare e proporre iniziative idonee a sanare le criticità emerse.
Il Commissario avrà tutti i poteri direttivi previsti dal presente statuto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è costituita secondo le modalità previste dall'articolo successivo. Essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli aderenti all'Associazione, anche se dissidenti o assenti.
L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

Art. 11 - Modalità di convocazione, deleghe e diritto di voto
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per la riunione, mediante invito inviato per posta ordinaria, posta elettronica o PEC. In caso di Assemblea Straordinaria, l'invito sarà inviato tramite raccomandata e/o PEC.
L'avviso di convocazione deve indicare:

  • a) Data, luogo e ora dell'assemblea in prima convocazione;
  • b) Data, luogo e ora dell'assemblea in seconda convocazione;
  • c) Ordine del giorno delle materie da discutere e deliberare.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto i Soci in regola con il pagamento dei contributi. I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio o da una persona delegata mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare al massimo tre altri Soci deleganti, oltre a sé stesso. La delega è valida solo per la singola assemblea per cui è stata conferita.
Ogni Socio ha diritto a un voto per ciascuna azienda iscritta e rappresentata.

Art. 12 - Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per l'assolvimento dei compiti istituzionali, ovvero:

  • a) determinare gli indirizzi di carattere generale dell’azione dell’Associazione, in armonia con le direttive della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo e di Federalberghi Veneto;
  • b) deliberare in merito alla relazione predisposta dal Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
  • c) approvare annualmente il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, economico e finanziario, predisposti dal Consiglio Direttivo secondo le disposizioni di legge vigenti, e adottare le deliberazioni conseguenti;
  • d) deliberare sulla proposta del Consiglio Direttivo relativa ai contributi associativi;
  • e) determinare l'indirizzo che l'associazione deve seguire in merito ai problemi generali riguardanti le aziende associate;
  • f) eleggere, a scrutinio segreto, il Presidente dell’Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri; risultano eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra più candidati, si procede al ballottaggio;
  • g) esaminare tutte le questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo e per iniziativa di almeno dieci Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi;
  • h) può conferire la distinzione di Presidente onorario e di Consigliere onorario dell’Associazione per meriti eccezionali o speciali acquisiti nel campo turistico ricettivo o organizzativo;
  • i) deliberare sulle mozioni, interpellanze o interrogazioni che vengono iscritte nell’ordine del giorno, e su ogni altro argomento inserito nell’ordine del giorno. Svolge inoltre le altre funzioni ad essa demandate dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede legale, purché ne sia data comunicazione ai soci nell'invito di convocazione.
A fronte di ragioni di necessità o di urgenza, le riunioni dell’Assemblea Ordinaria possono tenersi anche mediante consultazione scritta oppure online, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ed esprimere il proprio voto.

Art. 13 - Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale, sullo scioglimento e conseguente messa in liquidazione dell'Associazione, o su motivi di eccezionale portata che ne hanno provocato la convocazione. Essa si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata scritta almeno un terzo dei Soci in regola con i contributi.
Nelle Assemblee straordinarie indette per modifiche dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione, deve assistere alle riunioni un Notaio, il quale provvede a redigere e sottoscrivere il verbale.

Art. 14 - Validità dell’Assemblea – deliberazioni - votazioni
L'Assemblea è validamente costituita:

  • a) in prima convocazione, quando siano presenti tanti Soci che rappresentano la metà più uno dei voti di cui complessivamente dispongono i Soci;
  • b) in seconda convocazione, che può aver luogo un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti, fatta eccezione per l'Assemblea generale straordinaria, che, anche in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà più uno degli iscritti.

L'Assemblea Straordinaria indetta per lo scioglimento anticipato dell'Associazione è valida, anche in seconda convocazione, quando siano presenti tanti Soci che rappresentino il 75% dei voti di cui complessivamente dispongono i Soci. Non raggiungendo tale numero, l'assemblea deve essere convocata nuovamente non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dalla precedente, con la denominazione di Assemblea Unica.
Le deliberazioni dell'Assemblea Unica sono valide, in prima e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni vengono prese a semplice maggioranza dei voti presenti per sessione, qualunque sia l'oggetto.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, per scrutinio palese o per scrutinio segreto.
Di regola, avvengono per alzata di mano e per scrutinio palese, ma su richiesta di almeno un decimo dei soci, la votazione avviene per scrutinio segreto. Per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta anche da un solo Socio.

Art. 15 - Assemblea nomina del Presidente, dei Consiglieri, Revisori e Probiviri.
L'Assemblea ordinaria nomina, con una prima votazione, il Presidente dell'Associazione.
Immediatamente dopo tale nomina, l'Assemblea procede con un'ulteriore votazione per la nomina di sei/dieci Consiglieri.
L'Assemblea nomina inoltre i Revisori dei Conti e i Probiviri.

Art. 16 - Presidente dell’Assemblea e verbali
Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente dell'Assemblea e nomina, in ogni assemblea, tre scrutatori tra i presenti.
Il Direttore dell'Associazione partecipa alle assemblee e prende parte alle discussioni, senza diritto di voto.
Le deliberazioni dell'assemblea, sottoscritte dal Presidente, dal Direttore o da un segretario nominato, e dagli scrutatori, devono essere verbalizzate su apposito libro verbali, vidimato secondo le prescrizioni di legge relative alle società commerciali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 – numero Consiglieri e carica
Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di sette e un massimo di undici membri, di cui uno è il Presidente, si insedia all'atto della nomina. Il numero dei Consiglieri viene stabilito di volta in volta dall’Assemblea, prima della nomina. I Membri del Consiglio sono eletti dall'assemblea tra i Soci o loro delegati. I membri durano in carica tre esercizi sociali e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o cessazione di un Consigliere, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti in graduatoria. Il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza ordinaria dell'intero Consiglio.
Qualora sei Consiglieri rassegnino contemporaneamente le dimissioni, l'intero Consiglio e il Presidente sono considerati dimissionari, e si dovrà procedere al rinnovo totale e alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, entro un mese, convocando l'assemblea a cura del Presidente.
Il nuovo Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica per un triennio.
Decade dal diritto della carica il componente del Consiglio che, per tre volte consecutive e senza giustificazione ritenuta valida, non partecipa alle sedute. Il Consiglio deve essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente, su richiesta di almeno tre componenti.

Art. 18 - Riunioni e delibere del Consiglio
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi.
La convocazione deve essere effettuata dal Presidente, senza particolari formalità, di norma mediante posta elettronica inviata almeno cinque giorni prima della data della riunione. Nella convocazione saranno indicati l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario. In caso di assenza del Direttore dell'Associazione, il Presidente nominerà per l'occasione un componente del Consiglio come segretario.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno sei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate su apposito libro verbali, vidimato secondo le prescrizioni di legge relative alle società commerciali.
Il Consiglio può invitare a singole riunioni persone di particolare competenza nelle materie in discussione; queste persone non avranno diritto di voto.
Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, come uditori, altri Soci o persone esterne al Consiglio, senza diritto di voto.
In caso di necessità o urgenza, le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante consultazione scritta oppure online, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e esprimere il proprio voto.

Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spettano le funzioni direttive dell'associazione e, a tale scopo, gli sono conferiti i più ampi poteri per:

  • a) l'attuazione degli scopi indicati all'art. 3 del presente Statuto;
  • b) nell’ambito del programma di azione approvato dall’assemblea, indirizzare e dirigere l’attività sociale e controllarne i risultati;
  • c) provvedere all'amministrazione dell'Associazione e presentare annualmente all'assemblea la relazione sull’attività svolta, il consuntivo e la situazione dei conti dell'anno decorso, e il preventivo per l’anno successivo;
  • d) formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea Generale per la determinazione dei contributi annuali e delle quote di ammissione;
  • e) deliberare i criteri, le modalità e i termini per la riscossione dei contributi associativi;
  • f) delegare, per un tempo determinato, poteri eccezionali ma ben precisi al Presidente;
  • g) nominare il Direttore dell'Associazione su proposta del Presidente;
  • h) provvedere, su proposta del Presidente, alla designazione dei rappresentanti dell’Associazione in tutti gli Enti, Società, Fondazioni e Organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita, determinando l'indirizzo che i rappresentanti dovranno seguire e approvandone l'operato;
  • i) nominare la Commissione Sindacale;
  • j) approvare la stipula degli accordi collettivi stipulati con le Organizzazioni sindacali territoriali, fermo restando quanto stabilito e disciplinato dall’art. 4;
  • k) formulare le direttive per l’ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per lo sviluppo del sistema organizzativo;
  • l) deliberare su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare, immobiliare e di partecipazione, ivi comprese operazioni finanziarie e creditizie che si rendessero necessarie, e in genere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
  • m) cooptare, su proposta del Presidente, fino a un massimo di tre membri del Consiglio stesso per assicurare la migliore rappresentatività delle diverse componenti dell’Associazione;
  • n) eleggere, fra i propri componenti, su proposta del Presidente, due Vicepresidenti;
  • o) deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei Soci;
  • p) costituire, su proposta del Presidente, Commissioni con funzioni consultive per l’esame di problemi tecnici, economici, legislativi e altro, o attinenti a segmenti specifici del sistema organizzativo. Possono essere chiamati a far parte di tali Commissioni anche esperti esterni all’Associazione;
  • q) svolgere ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto e da deliberazioni degli Organi competenti, e promuovere e attuare quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti all’Associazione;
  • r) nominare una commissione di designazione composta da tre membri, della quale non può far parte il Presidente in carica. La commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni raccolte dalla base degli associati, che esso fa proprie e sottopone a sua volta all’assemblea per le votazioni;
  • s) deliberare, su proposta del Presidente, l’ordinamento della struttura operativa dell’Associazione;
  • t) avere la custodia del patrimonio sociale e provvedere alla gestione del Fondo comune;
  • u) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive.

IL PRESIDENTE

Art. 20 - Il Presidente - funzioni
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea tra i membri aventi diritto di voto. L’elezione avviene di norma per scrutinio segreto, a maggioranza semplice. L’elezione può avvenire anche per acclamazione, quando la totalità dei Soci presenti è d’accordo. Dura in carica tre esercizi sociali e non può ricoprire la carica per oltre due mandati completi e consecutivi.
Egli decade in ogni caso in qualunque momento, qualora il Consiglio Direttivo cessi o scada. In caso di cessazione del Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Presidente entro trenta giorni.
Il Presidente:

  • a) ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma a tutti gli effetti di legge e statutari;
  • b) provvede all’attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e al coordinamento dell’attività sociale. In caso di motivata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo allo stesso nella prima riunione successiva, al fine di ottenere la ratifica del proprio operato;
  • c) sovrintende, coadiuvato dal Direttore, all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ne firma i relativi atti a tutti gli effetti di legge e statutari, mantenendosi nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, e vigila sull’andamento dell’attività, degli uffici e dei servizi;
  • d) coordina l'attività degli organi dell'Associazione in modo da assicurare il funzionamento ininterrotto ed efficace;
  • e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo per l'esame dei problemi di interesse generale e particolare;
  • f) convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
  • g) nomina, tra i Vicepresidenti, il Vice Vicario;
  • h) può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione;
  • i) attua le delibere concernenti la nomina o designazione di rappresentanti dell’Associazione.

In caso di carenza degli organi dell'Associazione, il Presidente resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. In questo caso o qualora riscontri una situazione tale da rendere impossibile il funzionamento dell'associazione, deve convocare immediatamente l'Assemblea, anche con termini abbreviati e senza particolari formalità.
Per la rappresentanza attiva in giudizio dell'Associazione, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo al Presidente.

I VICEPRESIDENTI

Art. 21 - Vicepresidenti - funzioni
Il Presidente convoca il Consiglio entro otto giorni dalle elezioni per la nomina dei Vicepresidenti, che sono scelti tra i Consiglieri eletti, su proposta del Presidente (massimo due).
I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell’Associazione, oppure operano su sua delega nell’ambito delle responsabilità a ciascuno di essi affidate.
Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, e ne assume tutte le funzioni e i poteri, sia nei confronti dell'Associazione, sia nei confronti di terzi.
In caso di temporanea assenza o impedimento anche del Vicepresidente Vicario, l’altro Vicepresidente ne assume il posto a tutti gli effetti.
Entrambi decadono in ogni caso, qualora il Consiglio Direttivo cessi o scada.
In caso di impedimento permanente, dimissioni o morte del Presidente, le funzioni e i poteri sono assunti dal Vicepresidente Vicario. In mancanza di un vicario, le funzioni e i poteri del Presidente sono assunti dal Vicepresidente più anziano. In mancanza di Vicepresidenti, le funzioni e i poteri del Presidente sono assunti dal consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo può avviare le procedure per l’elezione di un nuovo Presidente, oppure stabilire che il Vicepresidente o il consigliere che ha assunto le funzioni e i poteri del Presidente permanga in carica fino al termine originariamente previsto per la scadenza del mandato presidenziale.

IL DIRETTORE

Art. 22 - Direttore - funzioni
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
Egli è alle dirette dipendenze del Presidente:

  • a) coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle attività dell’Associazione, è responsabile della struttura e del personale, sovraintende a tutti gli uffici e servizi dell’Associazione, e cura l’amministrazione dell’organizzazione assicurandone il regolare funzionamento;
  • b) esercita, su delega del Presidente, i poteri necessari per la gestione ordinaria dell’Associazione;
  • c) propone e sottopone al Presidente le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi sociali;
  • d) provvede alla conservazione degli atti e dei registri dell'archivio, e alla compilazione dei verbali delle riunioni;
  • e) partecipa a tutte le assemblee, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, dei Comitati e delle Commissioni, con parere consultivo ma senza diritto di voto, e assiste gli organi dell'Associazione in tutte le loro funzioni;
  • f) può rappresentare, su incarico del Presidente, l’Associazione nei rapporti esterni, in riunioni e incontri in cui si discute di problematiche attinenti ai soci rappresentati dall'Associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea. Il Collegio nomina il Presidente tra i propri membri.
Il Collegio vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea con una relazione scritta sul rendiconto consuntivo di ciascun anno.
I membri effettivi del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea. Il Collegio nomina il Presidente tra i propri membri.
La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica interna all’Associazione.
Sono deferite ai Probiviri le controversie sull’interpretazione del presente Statuto. Sono inoltre deferite ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura insorte tra i soci, che non si siano potute risolvere bonariamente.
Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

IL COMITATO DEI GIOVANI ALBERGATORI

Art. 25 - Comitato Giovani Albergatori
L’Associazione, qualora si verifichino le condizioni, costituisce il Comitato territoriale dei Giovani Albergatori, in conformità alle previsioni dello Statuto della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo.
Il funzionamento del Comitato è disciplinato dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Comitato territoriale dei Giovani Albergatori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
Su invito del Presidente, possono presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri componenti del Comitato Giovani, senza diritto di voto.

TITOLO IV – FONDO COMUNE – BILANCIO

NORME FINANZIARIE

Art. 26 – Esercizio sociale – bilancio consuntivo e preventivo
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, vengono redatti il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il bilancio preventivo dell’anno successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, con le relative relazioni, devono essere tenuti a disposizione dei Soci presso la sede sociale, a partire dal quindicesimo giorno precedente la data fissata per l’Assemblea ordinaria.

Art. 27 - Fondo comune - assetto contributivo

Fondo comune
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

  • a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali; dagli investimenti mobiliari, immobiliari e partecipativi;
  • b) dalle quote di iscrizione;
  • c) dai contributi provenienti dai Soci, inclusi quelli versati in applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di cui all’art. 4 del presente Statuto o degli altri accordi di carattere generale stipulati da Federalberghi e da Federalberghi Veneto;
  • d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo in favore dell’Associazione stessa;
  • e) da contributi erogati dai Soci aggregati e dai Soci sostenitori.

Con il fondo comune si provvede alle spese dell’Associazione.
Gli eventuali avanzi di gestione nonché i fondi e le riserve eventualmente esistenti non dovranno e non potranno essere distribuiti sotto qualsiasi forma diretta o indiretta durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, l’intero patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Contributi
I Soci provvedono a finanziare le componenti organizzative dell’Associazione.
La misura dei contributi dovuti è deliberata annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo sulla base del programma dell’attività da svolgere e della capacità contributiva delle imprese.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di accertamento e riscossione del contributo e relative scadenze.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di promuovere tutte le iniziative legali per il recupero dei crediti nei confronti degli associati inadempienti, compresa la facoltà di radiazione dall'Associazione.
Il Socio radiato per morosità può chiedere la riammissione versando i contributi arretrati e versando nuovamente la quota di ammissione.
L’esercizio dei diritti sociali è condizionato al pagamento dei contributi associativi entro i termini stabiliti.
I contributi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione, fatta eccezione per gli obblighi di legge.

LIQUIDAZIONE - SCIOGLIMENTO

Art. 28 - Liquidazione - scioglimento
La liquidazione dell'Associazione sarà effettuata dal Consiglio Direttivo sotto il controllo dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo, dopo aver verificato l’estinzione di tutte le passività, devolverà il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso di disavanzo, questo sarà coperto proporzionalmente da tutti i Soci.

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 – Disposizioni generali
Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle relative al Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, possono essere rivestite unicamente da soci. Se il socio è una persona giuridica, la carica può essere rivestita dal rappresentante legale o da un suo delegato, purché si tratti di una persona attivamente impegnata nella conduzione dell’azienda turistico-ricettiva.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, ma saranno rimborsate le spese sostenute, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche hanno la durata di tre esercizi sociali.
La carica di Presidente non può essere ricoperta per oltre due mandati completi e consecutivi.
La carica di Consigliere può essere ricoperta per più mandati.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
La perdita del requisito di Socio comporta l’immediata decadenza da ogni carica, sia interna che esterna, eventualmente ricoperta.
È tuttavia possibile ricoprire una carica per un terzo mandato e così di seguito, nelle elezioni di competenza dell’Assemblea, se eletti con una maggioranza qualificata pari almeno al sessanta per cento dei voti complessivamente spettanti ai Soci in regola con il pagamento dei contributi.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 30 - Disposizioni di attuazione
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, nonché le leggi speciali sulle Associazioni Sindacali e, in mancanza, i principi generali di diritto che regolano la materia e le norme statutarie della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo.
Il Presidente dell’Associazione è autorizzato, senza limiti di tempo, a provvedere all’eventuale registrazione dell’Associazione, espletando le relative pratiche.
Il Presidente è altresì autorizzato, previa approvazione del Consiglio Direttivo, ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche che fossero richieste per detta registrazione e per il perfezionamento della pratica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31 - Disposizioni transitorie
Il presente Statuto entra in vigore dalla data odierna.
Tutti gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato attuale.
Ai fini della rieleggibilità nelle cariche, il mandato attuale in corso è considerato come primo mandato.

Emas
Lavoro Turismo
Regione Veneto
Arpav
Bibione 5 aquae
Aba viaggi
Quando?
Quanti?
Data di arrivo
Data di partenza
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N. Camere
Camera 1
N. Adulti
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