Area Giovani

REGOLAMENTO COMITATO GIOVANI ALBERGATORI DI BIBIONE


ARTICOLO 1
Denominazione

1. In seno all'Associazione Bibionese Albergatori è costituito a norma dello Statuto associativo il Comitato Bibionese Giovani Albergatori, che ha sede in Bibione presso l'Associazione medesima.

ARTICOLO 2
Finalità

1. Il Comitato Bibionese Giovani Albergatori:
a) promuove la crescita professionale dei giovani imprenditori;
b) sostiene l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali;
c) stimola lo spirito associativo e la professionalità degli albergatori attraverso mirati programmi di formazione ed aggiornamento professionale e sindacale;
d) promuove lo sviluppo di una nuova coscienza e cultura dell'impresa europea al fine di favorire il riavvicinamento delle legislazioni turistiche degli Stati membri;
e) promuove ed attua iniziative a sostegno delle attività dell'Associazione stessa ed in particolare dei Giovani Albergatori.

ARTICOLO 3
Composizione del Comitato Giovani Albergatori

1. Il Comitato Bibionese Giovani Albergatori è composto da titolari e/o rappresentanti legali di società, figli/e o familiari di albergatori che gestiscono strutture alberghiere associate all'Associazione nel territorio di Bibione o zone limitrofe, con un'età non superiore ai 39 anni.-

ARTICOLO 4
Organi

1. Sono organi del Comitato Bibionese Giovani Albergatori:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

ARTICOLO 5
Modalità di convocazione e partecipazione negli organi

1. La convocazione degli organi è effettuata principalmente a mezzo lettera - fax, o posta elettronica da trasmettere almeno 8 giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato, o, in caso di suo impedimento, dal o dai Vice Presidenti.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ora, del luogo, del mese e dell'anno nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. Le votazioni degli organi sono di norma palesi, salvo richiesta diversa da parte di un terzo dei componenti, nel qual caso l'organo interessato decide in merito, e salvo le votazioni che riguardano le persone.
5. In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, il componente dell'organo può delegare un altro componente dell'organo stesso, comunicandolo per iscritto in Associazione.
6. Ogni componente non può essere portatore oltre alla propria di più di altre due deleghe.
7. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto dalla carica il componente del Consiglio stesso che sia risultato assente a tre riunioni consecutive.
8 Le deliberazioni degli organi sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei componenti presenti, senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

ARTICOLO 6
Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i componenti del Comitato.
2. Il Comitato Territoriale s'intende regolarmente costituito per poter esercitare il diritto di voto solamente dopo la comunicazione scritta dell'avvenuta sua costituzione da parte dell'Associazione territoriale, presso la sede del CNGA e al CRGA, accompagnata dal regolamento o statuto, armonizzato a quanto riportato nel regolamento nazionale e regionale giovani albergatori.
3. L'Assemblea nomina il o i delegati a rappresentare il Comitato Bibionese per l'elezione del Presidente del CNGA nazionale e CRGA regionale. Il nome del o dei delegati del Comitato Giovani deve essere comunicato in Federazione sette giorni prima delle elezioni.
4. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente del Comitato.
5. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo dei Giovani albergatori.
6. Il Comitato si riunisce in Assemblea almeno due volte l'anno, anche in occasione della Assemblea ordinaria dell'Associazione.
7. L'Assemblea approva i progetti e i programmi predisposti dal Consiglio Direttivo per l'attuazione delle finalità del Comitato.

ARTICOLO 7
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Comitato, e da sei Consiglieri eletti fra i componenti il Comitato dei Giovani Albergatori.
2. Il Consiglio Direttivo:
a) elabora iniziative e progetti per l'attuazione delle finalità del Comitato .
b) attua le deliberazioni dell'Assemblea.
c) nomina due componenti dei giovani albergatori anche a turno, che partecipano oltre al Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione in qualità di auditori.-
d) Il Consiglio Direttivo potrà proporre, elaborare o attuare progetti e iniziative che non contrastino con quanto deliberato dal consiglio Direttivo dell'Associazione.-

ARTICOLO 8
Presidente

1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del Comitato Bibionese;
b) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
c) può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri del Consiglio, salvo ratifica successiva da parte dello stesso;
d) Il Presidente nomina tra i Consiglieri uno o due Vice Presidenti che ne assumono le funzioni in caso di suo impedimento o delega.

ARTICOLO 9
Durata cariche sociali

1. I componenti degli organi del Comitato restano in carica per un triennio. La durata dei triennio coprirà lo stesso periodo per cui rimane in carica il Consiglio Direttivo dell'Associazione.-
2. I componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente sono rieleggibili per più mandati.

ARTICOLO 10
Rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dallo Statuto dell'Associazione Bibionese Albergatori e delle Federazioni regionale e nazionale.

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